Sez. L, Sentenza n. 9436 del 09/09/1993 (Rv. 483702 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Indennità sostitutiva delle ferie non godute dagli addetti alla navigazione ed alla pesca marittime - Inclusione - Computabilità dell'indennità per inabilità temporanea - Art. 18 del regolamento tecnico di assicurazione - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute rientra, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella retribuzione imponibile degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittime, sulla quale va computata l'indennità per inabilità temporanea, essendo in contrario irrilevante la disposizione dell'art. 18 del Regolamento tecnico di assicurazione in ordine all'obbligo di presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, un preventivo dei salari che presumibilmente saranno corrisposti nell'anno successivo.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 31, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)