Sez. 2, Sentenza n. 5294 del 11/01/1982 Ud. (dep. 27/05/1982) Rv. 153933 - 01
ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - ELEMENTI DI NATURA SOGGETTIVA - RILEVANZA - POSSIBILITÀ.*
ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - ELEMENTI DI NATURA SOGGETTIVA - RILEVANZA - POSSIBILITÀ.*
Il giudice, per decidere se concedere l'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, recante Disposizioni per il controllo delle armi, deve valutare complessivamente il fatto, tenendo presente non solo l'elemento oggettivo della qualità e quantità delle armi, ma anche ogni altra circostanza, pure di natura soggettiva, che abbia rilievo significativo nella Determinazione dell'entità del fatto.*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)