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Sez. U, Sentenza n. 632 del 21/03/1967 (Rv. 326629 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - CAUSE DI SEPARAZIONE PERSONALE - FORO DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO - INDEROGABILITA - ATTRIBUZIONE SUSSIDIARIA DELLA CAUSA AL FORO DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE - POSSIBILITA - CONDIZIONI - FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1967-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326629-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - CAUSE DI SEPARAZIONE PERSONALE - FORO DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO - INDEROGABILITA - ATTRIBUZIONE SUSSIDIARIA DELLA CAUSA AL FORO DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE - POSSIBILITA - CONDIZIONI - FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO.*

La inderogabilita del foro ex art. 706 cod.proc.civ. preclude alle parti di scegliere, per mutuo consenso, un foro diverso da quello del la residenza o domicilio del coniuge convenuto, ma non importa l'esclusione della Competenza del foro di residenza del coniuge attore, quale foro sussidiario a norma dell'art. 18, secondo comma, cod.proc.civ., nel caso di irreperibilita del convenuto od in quello che egli non abbia ne domicilio ne dimora ne residenza nel territorio della Repubblica. (Cfr. 1259-65, 1031-58, 2030-49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)