Sez. L, Ordinanza n. 12576 del 27/08/2003 (Rv. 566335 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Materia oggetto della violazione amministrativa - Ipotesi di applicabilità del rito del lavoro espressamente previste dall'art. 35 legge 689/81 - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Le violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, sono solo quelle indicate dall'art. 35 legge n. 689 del 1981 (violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione e che esclude il ricorso a criteri ontologici diversi (Fattispecie in materia di regolamento di competenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)