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Ordinamento della scuola materna statale

Testo in vigore al

Art. 9 Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti

1. Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

2. Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. E' prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. E' altresi' valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

3. Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della, pubblica istruzione.1

Art. 10 Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti

1. Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.1

Art. 11 Ruoli

1. Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.

2. Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i provveditorati agli studi.1

Art. 12 Ispettrici della scuola materna statale

1. Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ed esse devolute per legge e regolamento.

2. Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica.

3. E' istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalita' vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione, elementare.1

Art. 13 Direttrici della scuola materna statale

1. Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attivita' delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

2. Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresi' ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.1

Art. 14 Insegnanti della scuola materna statale

1. Le insegnanti hanno la responsabilita' educativa della sezione che ad esse e' affidata.

2. Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

3. I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.1

Art. 15 Assistenti della scuola materna statale

1. Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.

2. Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.

3. I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.1

Art. 16 Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale

1. Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola materna statale, prima della assunzione in servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio del personale della scuola elementare statale.

2. Il personale addetto alle scuole materne statali e' obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il contagio di malattie diffusive.1

Art. 17 Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali

1. Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

2. Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato.1

Art. 18 Stato giuridico del personale della scuola materna statale

1. Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonche' le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

2. Il personale della scuola materna statale sara' ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, e' riconosciuta una indennita' pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare.1

Art. 19 Direzione didattica

1. E' posta a disposizione di ogni direzione didattica una segreteria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

2. La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici.12

Art. 20 Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione

1. Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni e' istituito il consiglio delle insegnanti.

2. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il consiglio di direzione.

3. Le modalita' di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.1

Art. 21 Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali

1. I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.

2. Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della citata legge, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.1

Art. 22 Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrati in scuole materne statali

1. I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.

2. Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

3. Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali e' iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

4. A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 240, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo b) della tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.

5. Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini di infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, seno assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera.1

Art. 23 Concorso speciale

1. Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato.1

Art. 24 Regolamento di esecuzione

1. Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanera' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

2. Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalita' e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.1

Art. 25 Spese degli enti pubblici territoriali

1. Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.1

Art. 26 Vigilanza delle scuole materne statali

1. Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali e' affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.1

Art. 27 Concorso speciale direttivo

1. Nella prima applicazione della presente legge e' indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.1

Art. 28 Concorsi

1. Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sara' bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti e' comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.1

Art. 29 Prima applicazione della legge

1. L'entrata in funzione della scuola materna statale e' stabilita a decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreche' idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 28.1