Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 19 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19127
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.)
- Oggetto
- Redditi familiari
- Aliquota di imposizione
- Determinazione
- Criteri
- Possibilità di suddividere il reddito familiare tra i componenti della famiglia maggiorenni
- Mancata previsione
- Lamentata lesione dei principi di eguaglianza, di parità giuridica tra i coniugi e di pari dignità di ogni forma di lavoro
- Richiesta di sentenza additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto volta alla richiesta di un intervento additivo della Corte a modifica dell'attuale disciplina di tassazione separata dei redditi familiari, i cui sistemi correttivi o alternativi di tassazione sono rimessi, quanto alla loro determinazione, alla discrezionalità del legislatore. - v., a conferma della legittimità del sistema di tassazione separata dei redditi familiari, s. nn. 76/1983, 266/1983, O. n. 251/1987; sulla preclusione di interventi della Corte in materie riservate alla discrezionalità del legislatore: s. nn. 205/1992, 84/1992, O. nn. 100/1992, 19/1992.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio - 29 settembre 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi riuniti proposti da Sergio Giannini contro l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Perugia, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Perugia - nel corso di un giudizio promosso da un contribuente che aveva denunciato, agli effetti dell'Irpef, un imponibile calcolato ripartendo il reddito familiare tra i componenti della famiglia maggiorenni (al fine di determinare l'aliquota d'imposizione, cui sottoporre il proprio reddito: sistema dello "splitting"), subendo la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ricalcolata secondo il sistema previsto dall'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 1, nonché dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "nella parte in cui non prevedono tra i possessori di redditi anche coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli";
che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, non consentendo di suddividere il reddito familiare tra i componenti della famiglia, cosicché il prelievo fiscale non sarebbe proporzionato alla capacità contributiva di ognuno di essi, con violazione del principio di uguaglianza, della parità giuridica tra i coniugi e della pari dignità di ogni forma di lavoro;
punto 2
Considerato che questa Corte, sin dalla sentenza n. 179 del 1976, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi tra i coniugi ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito, ha ritenuto la legittimità del sistema della tassazione separata dei redditi familiari, restando rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei sistemi correttivi o alternativi di tassazione di detti redditi (sentenze n. 76 e n. 266 del 1983; ordinanza n. 251 del 1987);
che con la questione sollevata il giudice a quo chiede un intervento additivo tale da mutare l'attuale sistema di tassazione dei redditi familiari;
che tale richiesta è inammissibile, in quanto attuabile con una pronuncia fondata su scelte discrezionali, riservate al legislatore (cfr. da ultimo le sentenze n. 205 e n. 84 del 1992 e le ordinanze n. 100 e n. 19 del 1992);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con ordinanza 29 settembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze