diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 21712 del 17/11/2004 (Rv. 578459 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Vizio di motivazione - Nozione - Vizio relativo alla errata interpretazione o applicazione di norme di diritto - Censurabilità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a ricorso avverso una pronuncia disciplinare del Consiglio Nazionale Forense. .
Stato
decisa il 2004-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578459-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di motivazione, anche nella configurazione più radicale della carenza assoluta della motivazione, può costituire oggetto di ricorso per Cassazione esclusivamente in quanto incida sull'accertamento e sulla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e non anche quando riguardi l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici (Nella specie, la Corte Cass. ha escluso che la ritenuta sussistenza, da parte del Consiglio Nazionale Forense, di un abuso o di una mancanza del difensore nell'esecuzione di un pignoramento per una somma superiore a quella del credito vantato dal proprio cliente concernesse un punto di fatto rilevante ai fini della decisione, costituendo invece applicazione dell'art. 38 R.D.L. n. 1578/1933, che sanziona la mancanza o l'abuso del professionista con riferimento all'osservanza dei doveri stabiliti dal codice deontologico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)