diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5656 del 07/03/2017 (Rv. 643990 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Concorrenza sleale pura - Risarcimento del danno - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643990-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un’interferenza neppure indiretta con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d’autore, per essere la prospettazione della parte rivolta non già a contestare la pacifica appartenenza del "software", utilizzato dagli acquirenti della merce per i loro ordini, alla società venditrice convenuta, ma esclusivamente il suo utilizzo (o la sua modificazione) tale da impedire che gli ordini inviati tramite la detta piattaforma informatica recassero un qualsiasi riferimento (così come pattuito nel caso di specie) all’individuazione dell’appartenenza dell’ordine alla clientela della società danneggiata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)