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Sez. 2, Sentenza n. 7469 del 11/08/1997 (Rv. 506673 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI | Esecuzione di opere per estrarre acque dal sottosuolo - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506673-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI

Chi esegue opere per estrarre acque dal sottosuolo, oltre a rispettare la distanza di cui all'art. 889 cod. civ., deve astenersi da attività che determinino l'emungimento o la recisione della vena acquifera oggetto dello sfruttamento già in atto, salvo che per l'abbondanza dell'acqua di falda rispetto all'utilizzazione fattane non sussista il pericolo di limitarla o di comprometterla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 911, Cod. Civ. art. 912, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)