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Sez. 4, Sentenza n. 1539 del 02/10/2009 Cc. (dep. 14/01/2010) Rv. 246295 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca - Successione di leggi nel tempo - Principio di irretroattività - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246295-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

La confisca dell'autovettura, prevista dall'art. 186 cod. strada, come modificato dall'art. 4 D.L. n. 92 del 2008, conv., con mod., in L. n. 125 del 2008, si applica anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della novella.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Costituzione art. 25 com. 2, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 4 CORTE COST., Legge 24/02/2008 num. 125 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)