Sez. 5, Sentenza n. 20026 del 07/10/2015 (Rv. 636841 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Determinazione della categoria catastale - Art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 - Requisiti - Soggetto pubblico utilizzatore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa ad immobili adibiti ad uffici e sede istituzionale di una Autorità portuale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva desunto l'insussistenza dell'autonomia funzionale per il solo fatto che il complesso immobiliare fosse adibito a sede istituzionale dell'Autorità portuale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 40, Decreto Legge 30/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)