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Sez. L, Sentenza n. 7872 del 23/12/1986 (Rv. 449813 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DEL DECRETO LEGGE N. 463 DEL 1983 - RILEVANZA SUL DIRITTO ALLA PENSIONE D'INVALIDITÀ PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SUPERAMENTO DEL LIMITE REDDITUALE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449813-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DEL DECRETO LEGGE N. 463 DEL 1983 - RILEVANZA SUL DIRITTO ALLA PENSIONE D'INVALIDITÀ PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SUPERAMENTO DEL LIMITE REDDITUALE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - SOSPENSIONE.*

In tema di pensione d'Invalidità, l'art. 8 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 - che, aggiungendo alcuni commi all'art. 10 del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni ed integrazioni, ha condizionato la prestazione pensionistica ad una determinata situazione reddituale - e la legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, la quale ha fra l'altro modificato anche il citato art. 8, sono privi di efficacia retroattiva, in conformità al principio generale d'irretroattività (peraltro derogabile con riguardo alle norme non penali) stabilito dall'art. 11, primo comma, delle preleggi. Pertanto, nei giudizi in corso, l'accertamento del requisito reddituale, cui la detta disciplina del 1983 subordina la prestazione previdenziale, non incide sul diritto alla pensione d'Invalidità per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale nuova disciplina con la conseguenza che, il giudice del merito deve in ogni caso verificare la sussistenza dei requisiti originariamente previsti per l'erogazione del trattamento pensionistico e questo, in caso positivo, deve essere riconosciuto per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina del 1983, salva la dichiarazione di sospensione della erogazione del trattamento medesimo, dalla data in cui, nel periodo di efficacia della nuova normativa, risulti superato il limite reddituale da questa introdotto. (V 4241/85, mass n 441735; (V 1236/85, mass n 439347).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)