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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 196 del 2014

Decisione
decisa il 2014-07-07, depositata il 2014-07-09
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:196
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 38068

  • Lavoro
  • Norme della Regione Sardegna
  • Disposizioni in materia di lavoro e nel settore sociale
  • Ricorso del Governo
  • Rinuncia accettata dalla controparte costituita
  • Estinzione del processo.
Leggi la massima
È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Norme impugnate

  • art. 2 legge regionale Sardegna 26 luglio 2013, n. 17
  • art. 5 legge regionale Sardegna 26 luglio 2013, n. 17

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 settembre-3 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2013 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 30 settembre 2013, ricevuto il 3 ottobre e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 95 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; che si è costituita la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate; che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 27 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso; che la rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma Sardegna con atto depositato in cancelleria il 20 maggio 2014.
punto 2
Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2014. F.to: Sabino CASSESE, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze