Sez. 2, Sentenza n. 4118 del 13/07/1984 (Rv. 436071 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - IMPUTABILITÀ DEL FATTO IMPEDITIVO DELL'EVENTO - CONDIZIONI - PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - IMPUTABILITÀ DEL FATTO IMPEDITIVO DELL'EVENTO - CONDIZIONI - PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Colui che addebita all'altra parte il mancato avveramento della condizione apposta ad un contratto, deve provare, non solo il fatto obiettivo del mancato avveramento, ma anche l'imputabilità del medesimo, a titolo di dolo o di colpa, al soggetto controinteressato. Lo stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge una indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in Sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto. (V 2583/82, mass n 420439; (V 3141/69, mass n 343109; (V 1136/81, mass n 411697).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)