diritto.io

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Testo in vigore al

Art. 40 (ex articolo K.12)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli 43 e 44, a far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dai trattati, a condizione che la cooperazione proposta:

  1. a) rispetti le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo;

  2. b) abbia il fine di consentire all'Unione di svilupparsi più rapidamente come spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

2.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su richiesta degli Stati membri interessati e dopo aver invitato la Commissione a presentare il suo parere; la domanda è trasmessa anche al Parlamento europeo.

Qualora un membro del Consiglio dichiari che, per specificati e importanti motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.

3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà al Consiglio un parere, raccomandando eventualmente le misure specifiche che ritiene necessarie perché tale Stato membro partecipi a detta cooperazione. Entro quattro mesi dalla data di tale notifica, il Consiglio decide sulla richiesta e sulle misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il suo riesame. Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44.

4.

Le disposizioni degli articoli da 29 a 41 si applicano alla cooperazione rafforzata di cui al presente articolo, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo o dagli articoli 43 e 44.

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di dette competenze si applicano ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 41 (ex articolo K.13)

1. Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

Art. 42 (ex articolo K.14)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

Titolo VII. (ex titolo VI bis) DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA

Art. 43 (ex articolo K.15)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

  1. a) sia diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a proteggere e servire i suoi interessi;

  2. b) rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro istituzionale unico dell'Unione;

  3. c) venga utilizzata solo in ultima istanza, qualora non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati applicando le procedure pertinenti ivi contemplate;

  4. d) riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri;

  5. e) non pregiudichi l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;

  6. f) non pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati membri che non vi partecipano;

  7. g) sia aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di aderirvi in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito;

  8. h) ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti rispettivamente nell'articolo 11 del trattato che istituisce la Comunità europea e nell'articolo 40 del presente trattato, a seconda dei settori interessati, e sia autorizzata dal Consiglio secondo le procedure da essi previste.

2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione cui partecipano. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Art. 44 (ex articolo K.16)

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo 43 si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Art. 45 (ex articolo K.17)

Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo sugli sviluppi della cooperazione rafforzata instaurata sulla base del presente titolo.

Titolo VIII. (ex titolo VII) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 (ex articolo L)

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

  1. a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

  2. b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35;

  3. c) disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dall'articolo 11 del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato;

  4. d) articolo 6, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato;

  5. e) articoli da 46 a 53.

Art. 47 (ex articolo M)

Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.

Art. 48 (ex articolo N)

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Art. 49 (ex articolo O)

Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Art. 50 (ex articolo P)

1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965.

2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il titolo III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.

Art. 51 (ex articolo Q)

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Art. 52 (ex articolo R)

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Art. 53 (ex articolo S)

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e svedese.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue Mark EYSKENS Philippe MAYSTADT Uffe ELLEMANNJENSEN Anders FOGH RASMUSSEN HansDietrich GENSCHER Theodor WAIGEL Antonios SAMARAS Efthymios CHRISTODOULOU Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Carlos SOLCHAGA CATALÁN Roland DUMAS Pierre BÉRÉGOVOY Gerard COLLINS Bertie AHERN Gianni DE MICHELIS Guido CARLI Jacques F. POOS JeanClaude JUNCKER Hans VAN DEN BROEK Willem KOK João de Deus PINHEIRO Jorge BRAGA DE MACEDO Douglas HURD Francis MAUDE