Sez. 1, Sentenza n. 17020 del 09/01/2015 Cc. (dep. 23/04/2015) Rv. 263363 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Potere di acquisizione da parte del giudice di documenti o prove - Limitazione alle sentenze relative ai reati oggetto della richiesta di applicazione della continuazione - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Nel procedimento di applicazione della continuazione "in executivis", previsto dall'art.671 cod.proc.pen., il giudice può assumere, su richiesta di parte o "ex officio", tutti i documenti e le prove di cui necessita e non deve basarsi, solo ed esclusivamente, sulle sentenze in relazione alle quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel rigettare l'istanza di applicazione della continuazione, aveva respinto la richiesta della difesa di acquisizione di documenti diversi dalle sentenze oggetto di esame, con la motivazione che questi erano "estranei" a quanto accertato in via definitiva nelle sentenze medesime).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)