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Sez. 1, Sentenza n. 22347 del 02/11/2015 (Rv. 637742 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Contestuale deduzione della sopravvenuta estinzione del diritto - Efficacia interruttiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637742-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il riconoscimento del fatto costitutivo del credito, del quale venga dedotta contestualmente la sopravvenuta estinzione, non è idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non integrando una chiara e specifica ricognizione del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontà di negarlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato efficacia interruttiva al riconoscimento di un finanziamento operato dal debitore, sostenendo quest'ultimo l'estinzione per confusione del credito a seguito del conferimento nella società successivamente costituita con il debitore, che vi aveva a sua volta conferito l'azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1253, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 2059, Cod. Proc. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)