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Sez. 1, Sentenza n. 19921 del 05/10/2004 (Rv. 577529 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita da persona non abilitata ex art. 137 cod. proc. civ. - Inesistenza assoluta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577529-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall'art. 137 cod. proc. civ., quando non è disposto altrimenti, all'ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell'intimato a mezzo di un "Commissariato di P.S.", ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all'organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell'atto e rende il ricorso inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)