Sez. 1, Sentenza n. 19921 del 05/10/2004 (Rv. 577529 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita da persona non abilitata ex art. 137 cod. proc. civ. - Inesistenza assoluta - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall'art. 137 cod. proc. civ., quando non è disposto altrimenti, all'ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell'intimato a mezzo di un "Commissariato di P.S.", ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all'organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell'atto e rende il ricorso inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)