diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10616 del 29/09/1982 Ud. (dep. 11/11/1982) Rv. 156040 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTI PUBBLICI - REGISTRO NAVALE - ISCRIZIONE DI NATANTE - MENDACE DICHIARAZIONE CIRCA LA FUTURA DESTINAZIONE DEL NATANTE - CONFIGURABILITÀ DEL FALSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156040-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTI PUBBLICI - REGISTRO NAVALE - ISCRIZIONE DI NATANTE - MENDACE DICHIARAZIONE CIRCA LA FUTURA DESTINAZIONE DEL NATANTE - CONFIGURABILITÀ DEL FALSO - ESCLUSIONE.*

L'art. 303 secondo comma n. 2 del regolamento per la navigazione marittima dispone che il proprietario, nel richiedere l'iscrizione della nave nel registro, deve presentare "una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante". Poiché la dichiarazione in esame esprime una manifestazione di volontà e, precisamente, la volontà di imprimere alla nave una certa destinazione, essa, anche se mendace per la riserva mentale che l'accompagna, non può mai integrare l'elemento materiale della falsità ideologica del privato in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., perché non costituisce attestazione di fatti. (Conf sentenza n 9203, depositata il 14 ottobre 1982).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 303, Regol. della Navig. Marittima art. 303, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 315, Regol. della Navig. Marittima art. 315, Legge 11/02/1971 num. 50 CORTE COST., Legge 06/03/1976 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)