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Che approva i provvedimenti finanziari

Testo in vigore al

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 532, costituente l'allegato A, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonche' al regime fiscale delle fabbriche di glucosio, di cicoria e degli spiriti, ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi di origine nazionale e sulla fabbricazione dei fiammiferi.

2. Col giorno in cui entrera' in vigore la presente legge cessera' di aver effetto il decreto sopradetto in quanto esso sia modificato dalle disposizioni della legge stessa.

Art. 2

1. Sono approvate le leggi costituenti gli allegati B, C, D ed E riguardanti rispettivamente:

  1. 1° la riforma della tassa sulla cicoria e sulle sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata o del caffe' e modificazioni all'ordinamento della tassa sul glucosio;

  2. 2° le norme per l'applicazione del tributo sulla raffinazione degli olii minerali greggi;

  3. 3° il nuovo testo di disposizioni relative alla tassa sugli spiriti;

  4. 4° le disposizioni per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 3

1. Sono pure approvate le leggi costituenti gli allegati F, G ed H, riguardanti rispettivamente:

  1. 1° la tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione e di riscaldamento;

  2. 2° disposizioni relative alle tasse ipotecarie ed agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche;

  3. 3° disposizioni relative alle tasse sulle assicurazioni.

Art. 4

1. La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri e' stabilita nella misura di L. 70,15 per ogni quintale di zucchero di prima classe, e di L. 67,20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

2. Quando le materie prime, da cui si estrae 1o zucchero, non siano prodotti dell'agricoltura nazionale, spetta alla finanza la facolta', data dall'art. 1 della legge 15 luglio 1883, n. 1501, serie 3ª, ai fabbricanti di zucchero indigeno, di liquidare la tassa sulla quantita' di zucchero effettivamente prodotto.

Art. 5

1. Con effetto dal giorno 11 marzo 1895 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero, destinati alla esportazione, sara' conceduta nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato I.

2. E' concessa la restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e dei tessuti di cotone, o misti con cotone, esportati all'estero, eccettuati i filati ed i tessuti nei quali il cotone entri in misura inferiore al 20 per cento.

3. La restituzione sara' fatta nella misura di L. 4 per ogni quintale di cotone in filati e di L. 4.50 per ogni quintale di cotone in tessuti, con le norme che saranno determinate con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

4. Il Governo potra' estendere la restituzione del dazio sul cotone greggio alle ovatte di cotone esportate, determinandone con decreto Reale la misura e stabilendo le condizioni alle quali la concessione dovra' essere subordinata.

Art. 6

1. Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni ed aggiunte indicate nella tabella che costituisce l'allegato K.

Art. 7

1. E' data facolta' al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in
legge non piu' tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.

Art. 8

1. Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sara' pubblicato il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti, coi trattati di commercio e con le modificazioni approvate col Regio decreto del 26 aprile 1893, n. 208.

2. E' data parimenti facolta' al Governo del Re di pubblicare il repertorio della tariffa generale dei dazi doganali con decreto Reale, che sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 9

1. E' data facolta' al Governo del Re di rivedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle leggi relative a tutte le tasse interne di fabbricazione.

2. E' parimenti autorizzato il ministro delle finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'abbonamento con i fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla tassa di fabbricazione delle acque gassose, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi a spese dell'Amministrazione.

Art. 10

1. Le tasse fisse di registro sulle sentenze dei tribunali, delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione stabilite dagli articoli 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, sono aumentate della meta'.

2. La tassa fissa sulle sentenze e' unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.

3. La tassa graduale sulle sentenze di qualsiasi grado di giurisdizione stabilita dagli articoli 129 e 130 della precitata tariffa e' da applicarsi nella misura di lire 2 per ogni mille lire.

4. Le decisioni degli arbitri debbono essere scritte su carta da lire 3: su dette sentenze sara' dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa proporzionale.

5. Al decreto d'omologazione delle decisioni arbitrali si applica la sola tassa fissa di lire 2.

6. La sovrimposta dei decimi e' mantenuta anche per le tasse stabilite dal presente articolo.

Art. 11

1. Gli Istituti di credito, le Societa', gli Enti e le Ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi quanto provvisori, non potranno prendere qualsiasi nota nelle loro scritture, ne' addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne fatta prima denunzia all'Ufficio del registro.

2. Omettendosi questa denunzia, i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come e' stabilito pei detentori con l'articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515; e salva la responsabilita' solidale anche per la tassa che fosse tuttora da recuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati.

Art. 12

1. La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto.

Art. 13

1. Salvo il disposto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la indennita' di residenza in annua somma fissa stabilita dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, a favore degli impiegati civili ed uscieri od inservienti di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, e' da ritenersi dovuta rispettivamente nella somma di lire 400 e di lire 300 agli impiegati ed agli uscieri od inservienti ammogliati o vedovi con figli, ovvero scapoli con genitori se conviventi con essi, quando almeno uno dei figli o dei genitori conviva con l'impiegato od usciere e sia a carico di lui; altrimenti gli impiegati ed uscieri od inservienti anzidetti sono da considerarsi rispettivamente come ammogliati senza prole o come scapoli.

Art. 14

1. Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare con le Societa' italiane per le strade ferrate esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula gli accordi necessari per esonerarle dal servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento considerate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, con effetto a datare dal 31 dicembre 1895.

2. A partire dal 1° gennaio 1896 il detto servizio sara' affidato alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 15

1. A compimento della facolta' data al Governo del Re con l'articolo 5 della legge 22 luglio 1894, n. 347, esso e' autorizzato a prendere accordi con le Societa' italiane delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali per il pagamento anticipato delle annualita' complementari ancora dovute dal Tesoro, ai termini dell'articolo 9 delle convenzioni sottoscritte addi' 20 e 21 giugno 1888 ed approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 16

1. E' abrogata la facolta' concessa dall'articolo 5, comma primo, dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto.

2. Nelle dette spese s'intendono comprese anche quelle che potranno essere eventualmente impegnate cogli appalti da fare dopo la pubblicazione della presente legge per il compimento delle linee ferroviarie indicate nell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 17

1. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato L, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti la conversione di vari debiti dello Stato e di buoni del Tesoro a lunga scadenza in consolidato 4.50 per cento netto esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

Art. 18

1. I titoli del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, emessi a norma dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per effetto della presente legge, non potranno essere assoggettati a conversione a tutto il 30 giugno 1900.

Art. 20

1. Nel limite massimo di 800 milioni di lire, fissato dall'articolo 2 dell'allegato I, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per qualsiasi emissione di biglietti di Stato, e' compreso anche il valore nominale dei buoni di cassa da 1 e 2 lire, creati secondo le disposizioni approvate con l'articolo 14 della citata legge ed emessi contro immobilizzazione di monete divisionali italiane di argento.

2. La somma di 400 milioni di lire, oltre la quale, ai termini della medesima legge, ogni emissione di biglietti di Stato dev'essere interamente coperta da valuta metallica, e' ridotta a 320 milioni; e le somme di 400 milioni di lire, di cui nel primo comma dell'articolo 3 del citato allegato, e di 200 milioni, di cui alla lettera b dello stesso articolo, sono rispettivamente elevate a 480 e a 280 milioni, restando in esse compreso il valore nominale dei buoni di cassa creati a forma delle disposizioni vigenti.

3. Entro tali limiti potra' pure essere immobilizzata, come riserva speciale dei biglietti di Stato, una somma di 20 milioni di lire di monete divisionali d'argento di conio italiano.11

Art. 21

1. Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del Tesoro provvedera' al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi; della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non piu' di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.