Sez. 3, Sentenza n. 198 del 25/01/1974 (Rv. 367792 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DECISIONE PRONUNZIATA CON ORDINANZA - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI CONFERMA - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DECISIONE PRONUNZIATA CON ORDINANZA - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI CONFERMA - IRRILEVANZA.*
Allorquando la questione di Competenza venga decisa con ordinanza anziche con sentenza, il termine per proporre istanza di regolamento decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, avente valore di sentenza, e non puo rivivere, se inutilmente decorso, qualora con successivo provvedimento il giudice ribadisca la pregressa pronuncia di Competenza. (nella specie il pretore giudice dell'esecuzione, davanti al quale era stata proposta opposizione all'esecuzione, aveva, con ordinanza, respinto la domanda di sospensione e rimesso le parti dinanzi al tribunale competente per valore; successivamente, nel provvedimento con il quale respingeva una seconda istanza di sospensione, lo stesso giudice dichiarava di confermare in ogni suo punto la precedente ordinanza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)