Sez. 2, Ordinanza n. 2222 del 03/02/2026 (Rv. 676966-02)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Credito professionale del difensore di studenti iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 341 del 1990 - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di pronuncia del decreto che ha dichiarato la perenzione del ricorso - Data di entrata in vigore della l. n. 264 del 1999 - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI
La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 341 del 1990, decorre - in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile - dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata l. n. 264 del 1999, giacché quest'ultima, pur soddisfacendo l'interesse concreto dello studente all'iscrizione, non esclude l'interesse alla definizione in sede processuale.
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957, Legge 02/08/1999 num. 264 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 19/11/1990 num. 341 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)