Sez. 1, Sentenza n. 3180 del 25/05/1985 (Rv. 440866 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROMESSA DI PAGAMENTO INDIRIZZATA DA UN TERZO AD UNO DELLE PARTI DI UN CONTRATTO - ADESIONE DEL TERZO AL CONTRATTO, EX ART. 1332 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROMESSA DI PAGAMENTO INDIRIZZATA DA UN TERZO AD UNO DELLE PARTI DI UN CONTRATTO - ADESIONE DEL TERZO AL CONTRATTO, EX ART. 1332 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La promessa unilaterale di pagamento, che venga indirizzata ad una delle parti di un contratto da un terzo che sia rimasto ad esso estraneo, ove si riferisca ad un sottostante rapporto obbligatorio autonomo e distinto rispetto a quello costituito tra le parti del contratto stesso, non comporta adesione a norma dell'art. 1332 cod. civ. ad un contratto già stipulato con la conseguente sua trasformazione in contratto plurilaterale, anche quando tale promessa, al fine di individuare il rapporto sottostante (cosiddetta promessa titolata), faccia riferimento all'indicato contratto, ed indipendentemente inoltre dalla circostanza dell'identità del contenuto dell'obbligazione del promittente e di quella dell'altra parte del predetto negozio bilaterale. L'indicata autonomia del rapporto fra promittente e promissario comporta che esso si sottrae ai patti ed alle clausole che regolano il diverso rapporto contrattuale fra il promissario e l'altro contraente, ivi inclusa quella che devolva alla cognizione di arbitri le relative controversie.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1332, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)