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Sez. L, Sentenza n. 6487 del 10/06/1993 (Rv. 482757 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Contratto di lavoro a tempo parziale - Mancata stipulazione per iscritto - Irregolarità ex art. 5, tredicesimo comma, D.L. n. 726 del 1984 - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1993-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482757-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere

La mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro a tempo parziale, in violazione del disposto dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 - come convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863 -, che impone la detta forma scritta "ad substantiam", non costituisce mera irregolarità, sanzionabile in sede amministrativa col pagamento, in favore della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, della somma prevista dal quattordicesimo comma dello stesso art. 5 del citato D.L. n. 726 del 1984, bensì comporta la nullità del contratto stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 cod. civ., con conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 2126, primo comma stesso codice a salvaguardia dei diritti del lavoratore relativamente al periodo di esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)