diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 13897 del 20/05/2024 (Rv. 671157-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. - Oggetto del rischio assicurato - Momento in cui l’assicurato causa un danno a terzi - Pagamento del risarcimento da parte dell'assicurato - Irrilevanza - Inadempimento dell’assicurazione - Presupposti.
Stato
decisa il 2024-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671157-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)