Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 72 volte.
Art. 2
1. L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 12.000;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 15.000.
2. I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:
a) a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;
b) a coloro i quali prestano, opera retribuita alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione.
3. Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
4. I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
5. Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
6. Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.
7. Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti dei trattamenti minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalita' di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'istituto nazionale della previdenza sociale.
8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.
9. A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
10. Per i titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi nel settore agricolo con qualifica di salariato, giornaliero, o con qualsiasi altra qualifica - fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica impiegatizia - la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione dell'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma, sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ragione del numero delle giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e risultante dagli elenchi anagrafici.
Art. 3
1. Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-19 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge.
Art. 4
1. I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purche':
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e qualora si tratti di pensione per invalidita', il pensionato abbia compiuto l'eta' di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna;
b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidita'.
2. I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
3. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
4. La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni.
5. I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo, sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.
6. Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento.
7. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.
Art. 5
1. L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
2. Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
3. La pensione supplementare:
a) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 4 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952 n. 218;
d) e' maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precita legge n. 218.
4. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.
5. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.
6. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.
7. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.
8. E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.
Art. 6
1. E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
2. I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1 gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal numero 1) dell'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, sempreche' nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
3. La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.
Art. 7
1. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, numero 218, il coniuge:
1°) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per propria colpa;
2°) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni, o, se in eta' inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di eta' tra i due coniugi sia maggiore di venti anni.
Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro".
Art. 8
1. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito".
Art. 9
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:
a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilita' anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga pensionato di invalidita' o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;
b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidita' o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilita' integrata al minimo.
2. Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorche' rimanga unico titolare della pensione di riversibilita' e di quella diretta.
Art. 10
1. Nel caso di contitolare di pensione di riversibilita' che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dallo articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.
Art. 11
1. Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca, del versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata allo Istituto prima del compimento, da parte dell'assicurato, dell'eta' di 45 anni per le donne e di 50 per gli uomini.
2. Tuttavia, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di prosecuzione volontaria puo' essere presentata da coloro che possano far valere le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente, qualunque sia la loro eta'.
Art. 12
1. Il sesto ed il settimo comma dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:
"La prima tessera rilasciata ai fini della prosecuzione volontaria ha validita' di due anni dalla data del rilascio, ma sulla medesima possono essere applicate anche le marche corrispondenti al periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda, di prosecuzione volontaria dell'assicurazione e la predetta data di rilascio della tessera. Le tessere successive hanno validita' di due anni a decorrere dalla data di riconsegna della precedente. Tuttavia, ove la tessera sia riconsegnata entro i due mesi dalla sua scadenza, la nuova tessera ha validita' dalla predetta data di scadenza della tessera precedente.
2. "Le tessere per la prosecuzione volontaria devono essere riconsegnate entro i due mesi dalla scadenza del biennio di validita'. Qualora la tessera venga riconsegnata dopo che sia trascorso il termine predetto, le marche tutte applicate sulla tessera stessa vanno riferite ad un periodo di tante settimane per quante sono le marche stesse, risalendo a ritroso nel tempo dalla data di riconsegna della tessera. Le marche da considerare utili saranno solo quelle che, dopo aver proceduto alla loro attribuzione in base al criterio predetto rientreranno nell'originario biennio di validita' della tessera. Le altre marche sono nulle ed inefficaci ed il loro importo viene rimborsato al versante al netto delle spese.
3. "L'assicurato che ha riconsegnato all'Istituto una tessera per la prosecuzione volontaria, puo' ottenere una nuova tessera per proseguire il versamento volontario dei contributi solo se si verifichino nuovamente, alla data della riconsegna suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente articolo 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultati dalla medesima e che sono restati validi dopo aver compiute, se del caso, le operazioni indicate nel comma precedente".
Art. 13
1. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
2. La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
3. La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
4. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
5. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
6. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 14
1. A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218.
2. L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.