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Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 12 Riconoscimento dei certificati di paesi terzi

1. In deroga al disposto del presente regolamento e delle relative norme di attuazione, l’Agenzia o le autorità aeronautiche dello Stato membro possono rilasciare certificati sulla base di certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di un paese terzo, secondo quanto previsto in accordi di mutuo riconoscimento conclusi tra la Comunità e tale paese terzo.

2.

  1. a) In assenza di un accordo concluso dalla Comunità, uno Stato membro o l’Agenzia possono rilasciare certificati, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti di un paese terzo, in applicazione di un accordo concluso dal suddetto Stato membro con il paese terzo in questione anteriormente all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. L’Agenzia può inoltre rilasciare siffatti certificati per conto di qualsiasi Stato membro in applicazione di un accordo concluso da uno degli Stati membri con il paese terzo di cui trattasi.

  2. b) Se la Commissione ritiene che:

    le disposizioni di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non fornirebbero un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal presente regolamento e dalle relative norme di attuazione, e/o

    un siffatto accordo introdurrebbe una discriminazione tra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o sia contrario alla politica estera della Comunità nei confronti di un paese terzo,

    essa può, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 65, paragrafo 2, invitare lo Stato membro interessato a modificare l’accordo, a sospenderne l’applicazione o a denunciarlo, a norma dell’articolo 307 del trattato.

  3. c) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per denunciare al più presto tali accordi dopo l’entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione, per quanto concerne i settori contemplati in quest’ultimo accordo.

Art. 13 Enti qualificati

Nell’assegnazione di uno specifico compito di certificazione ad un ente qualificato, l’Agenzia o l’autorità aeronautica nazionale interessata deve accertarsi che l’ente suddetto rispetti i criteri fissati nell’allegato V.

Gli enti qualificati non rilasciano certificati.

Art. 14 Misure di flessibilità

1. Le disposizioni del presente regolamento e delle sue norme di attuazione non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza che riguardi un prodotto, una persona o un’organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro deve notificare immediatamente all’Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate e le relative motivazioni.

2.

  1. a) L’Agenzia valuta se il problema di sicurezza possa rientrare nell’ambito dei poteri ad essa conferiti a norma dell’articolo 18, lettera d). In tal caso, essa prende le decisioni appropriate entro un mese dal ricevimento della notifica ai sensi del paragrafo 1.

  2. b) Qualora l’Agenzia concluda che il problema di sicurezza non possa rientrare nell’ambito di cui alla lettera a), essa formula, entro il periodo previsto in tale lettera, una raccomandazione ai sensi dell’articolo 18, lettera b), in merito alla necessità di modificare il presente regolamento o le sue norme di attuazione e di revocare o mantenere le misure notificate.

3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, anche integrandolo con nuovi elementi, per stabilire se un livello di sicurezza inadeguato o eventuali lacune nel presente regolamento o nelle relative norme di attuazione giustifichino l’avvio della loro modifica e se si possano mantenere le misure adottate in forza del paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 6. In tal caso le misure sono adottate, ove opportuno, da tutti gli Stati membri e ad esse si applicano le disposizioni dell’articolo 11. Se le misure sono considerate non giustificate, esse sono revocate dallo Stato membro interessato.

4. Uno Stato membro può concedere deroghe ai requisiti sostanziali specificati dal presente regolamento e dalle relative norme di attuazione in presenza di circostanze operative o di esigenze operative urgenti e impreviste di durata limitata, purché tali deroghe non pregiudichino il livello di sicurezza. L’Agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette deroghe se sono concesse ripetutamente o per periodi di durata superiore a due mesi.

5. L’Agenzia valuta se le deroghe notificate da uno Stato membro siano meno restrittive delle disposizioni comunitarie applicabili e, entro un mese dal ricevimento della notifica, formula una raccomandazione, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), in merito alla conformità delle deroghe in questione agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di qualsiasi altra norma del diritto comunitario. Se una deroga non è conforme agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di un’altra norma di diritto comunitario, la Commissione decide di non concedere la deroga secondo la procedura di salvaguardia di cui all’articolo 65, paragrafo 7. In tal caso, lo Stato membro interessato revoca la deroga.

6. Quando è possibile raggiungere con altri mezzi un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l’applicazione delle norme di attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere un’approvazione in deroga a tali norme di attuazione, senza discriminazioni basate sulla nazionalità. In questi casi, lo Stato membro interessato notifica all’Agenzia e alla Commissione la sua intenzione di concedere tale approvazione indicando i motivi che dimostrano la necessità della deroga alla norma in questione e le condizioni fissate per garantire un livello di protezione equivalente.

7. Entro due mesi dal ricevimento della notifica ai sensi del paragrafo 6, l’Agenzia formula una raccomandazione ai sensi dell’articolo 18, lettera b), nella quale stabilisce se l’approvazione proposta a norma del paragrafo 6 rispetta o meno le condizioni di cui a tale paragrafo. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con nuovi elementi, per decidere se l’approvazione proposta possa essere concessa, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 6, entro un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Agenzia. In tal caso, la Commissione notifica la sua decisione a tutti gli Stati membri, che hanno anche facoltà di applicare detta misura. Alla misura in questione si applicano le disposizioni dell’articolo 15.

Art. 15 Rete delle informazioni

1. La Commissione, l’Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali si scambiano le informazioni disponibili nel contesto dell’applicazione del presente regolamento e delle relative norme di attuazione. Gli enti preposti alle inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile o all’analisi dei fatti hanno accesso a dette informazioni.

2. Fatto salvo il diritto del pubblico all’accesso ai documenti della Commissione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 3, adotta le misure per la diffusione ad iniziativa della stessa delle informazioni di cui al paragrafo 1 alle parti interessate. Queste misure, che possono essere generali o individuali, si basano sull’esigenza di:

  1. a) fornire alle persone e alle organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza aerea;

  2. b) limitare la diffusione delle informazioni allo stretto necessario per gli scopi di chi le usa, per garantire la debita riservatezza delle informazioni.

3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma della legislazione nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1.

4. Per informare il pubblico sul livello generale di sicurezza, l’Agenzia pubblica ogni anno un rapporto sulla sicurezza. Dall’entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 10, paragrafo 5, tale rapporto sulla sicurezza contiene un’analisi di tutte le informazioni ricevute a norma dell’articolo 10. Tale analisi è semplice e di agevole comprensione e indica se sussistano rischi più elevati per la sicurezza. Nell’analisi le fonti d’informazione non sono rivelate.

Art. 16 Protezione delle fonti d’informazione

1. Ove le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, siano state fornite volontariamente da una persona fisica alla Commissione o all’Agenzia, non se ne rivela la fonte. Ove le informazioni siano state fornite a un’autorità nazionale, la fonte di dette informazioni è protetta in conformità alla legislazione nazionale.

2. Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o non intenzionale, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni a norma del presente regolamento e delle sue norme di attuazione. Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave.

3. Gli Stati membri provvedono, fatte salve le norme di diritto penale applicabili e secondo le procedure di cui alla legislazione e alla pratica nazionale, affinché gli addetti che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e delle sue norme di attuazione non subiscano alcun danno da parte dei loro datori di lavoro. Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave.

4. L’applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di accesso alle informazioni da parte delle autorità giudiziarie.

Capo III. Agenzia europea per la sicurezza aerea

Sezione I. Compiti

Art. 17 Istituzione e compiti dell’Agenzia

1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento è istituita l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2. Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo della sicurezza dell’aviazione civile, l’Agenzia:

  1. a) svolge qualsiasi compito ed esprime pareri su tutte le questioni disciplinate dall’articolo 1, paragrafo 1;

  2. b) assiste la Commissione nella preparazione delle misure da adottare per l’attuazione del presente regolamento. Qualora si tratti di norme tecniche, in particolare concernenti la costruzione, la progettazione e gli aspetti operativi, la Commissione non può modificare il loro contenuto senza previa coordinazione con l’Agenzia. L’Agenzia fornisce inoltre alla Commissione il sostegno tecnico, scientifico e amministrativo necessario per l’espletamento dei suoi compiti;

  3. c) adotta le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal presente regolamento o da altra legislazione comunitaria;

  4. d) esegue le ispezioni e le indagini necessarie all’espletamento dei suoi compiti;

  5. e) nei settori di sua competenza, assolve, a nome degli Stati membri, le funzioni e i compiti loro attribuiti dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la convenzione di Chicago.

Art. 18 Misure dell’Agenzia

L’Agenzia, ove necessario:

  1. a) emette pareri destinati alla Commissione;

  2. b) formula raccomandazioni destinate alla Commissione per l’applicazione dell’articolo 14;

  3. c) emana specifiche di certificazione e metodi accettabili di rispondenza e ogni materiale esplicativo per l’applicazione del presente regolamento e delle relative misure di esecuzione;

  4. d) prende le opportune decisioni per l’applicazione degli articoli da 20 a 23 e degli articoli 54 e 55, compresa la concessione, ai titolari dei certificati che ha rilasciato, di deroghe ai requisiti sostanziali previsti dal presente regolamento e alle sue misure di esecuzione, in caso di impreviste e urgenti circostanze operative o di esigenze operative di breve durata, a condizione che il livello di sicurezza non sia compromesso, che siano concesse per un periodo non superiore a due mesi, che siano notificate alla Commissione e che non siano rinnovate;

  5. e) elabora i rapporti a seguito delle ispezioni in materia di standardizzazione svolte in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1 e dell’articolo 54.

Art. 19 Pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo

1. Per assistere la Commissione nella preparazione delle proposte relative a principi fondamentali, applicabilità e requisiti essenziali da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio e nell’adozione delle norme di attuazione, l’Agenzia prepara i relativi progetti. I progetti sono presentati alla Commissione dall’Agenzia sotto forma di pareri.

2. L’Agenzia, a norma dell’articolo 52 e delle relative norme di attuazione adottate dalla Commissione, elabora:

  1. a) specifiche di certificazione e metodi accettabili di rispondenza; e

  2. b) materiale esplicativo;

da usare nel processo di certificazione. Detti documenti rispecchiano lo stato dell’arte e le migliori pratiche nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali di servizio degli aeromobili, e del progresso scientifico e tecnico.

Art. 20 Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale

1. Con riferimento ai prodotti, parti e pertinenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), l’Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve a nome degli Stati membri funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, qualora connessi all’approvazione del progetto. A tale scopo procede in particolare come segue:

  1. a) per ogni prodotto per cui è richiesto un certificato di omologazione del tipo o una modifica del certificato di omologazione del tipo, stabilisce e notifica la base di certificazione del tipo. Detta base di certificazione consiste nel codice di aeronavigabilità applicabile, nelle disposizioni per cui è stato accettato un equivalente livello di sicurezza e nelle speciali dettagliate specifiche tecniche necessarie quando le caratteristiche di progettazione di un particolare prodotto o l’esperienza operativa rendono una qualsiasi disposizione del codice di aeronavigabilità inadeguata o inappropriata a garantire la conformità ai requisiti essenziali;

  2. b) per ogni prodotto per il quale è richiesto un certificato di aeronavigabilità ristretto, stabilisce e notifica le pertinenti specifiche di aeronavigabilità;

  3. c) per ogni parte o pertinenza per cui è richiesto un certificato, stabilisce e notifica le dettagliate specifiche di aeronavigabilità;

  4. d) per ogni prodotto per cui, a norma dell’articolo 6, sia richiesta una certificazione ambientale, stabilisce e notifica gli appropriati requisiti ambientali;

  5. e) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, indagini associate alla certificazione di prodotti, parti e pertinenze;

  6. f) rilascia gli appropriati certificati del tipo o cambiamenti associati;

  7. g) rilascia certificati per le parti e le pertinenze;

  8. h) rilascia gli appropriati certificati ambientali;

  9. i) modifica, sospende o revoca il relativo certificato qualora le condizioni in base alle quali era stato emesso non sono più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempie gli obblighi previsti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione;

  10. j) assicura le funzioni connesse all’aeronavigabilità continua per i prodotti, le parti e le pertinenze che sono sotto il suo controllo e reagisce senza inutili indugi ad un problema di sicurezza, emettendo e diffondendo le informazioni obbligatorie applicabili;

  11. k) per ogni aeromobile per cui deve essere rilasciato un permesso di volo, stabilisce le norme e le procedure di aeronavigabilità per soddisfare quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, lettera a);

  12. l) rilascia permessi di volo ad aeromobili ai fini della loro certificazione quando condotta sotto il controllo dell’Agenzia in accordo con lo Stato membro in cui l’aeromobile è o deve essere registrato.

2. Per quanto riguarda le organizzazioni, l’Agenzia:

  1. a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica;

  2. b) rilascia e rinnova i certificati:

    1. i) delle organizzazioni di progettazione;

    2. ii) delle organizzazioni di produzione situate nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; oppure

    3. iii) delle organizzazioni di produzione e manutenzione situate al di fuori del territorio degli Stati membri;

  3. c) modifica, sospende o revoca il certificato della pertinente organizzazione, qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato non siano più soddisfatte o se l’organizzazione in questione non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione.

Art. 21 Certificazione dei piloti

1. Con riferimento al personale e alle organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, l’Agenzia:

  1. a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, indagini e controlli sulle organizzazioni che essa certifica e, se del caso, sul relativo personale;

  2. b) rilascia e rinnova i certificati delle organizzazioni di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici situati al di fuori del territorio degli Stati membri e, se del caso, del relativo personale;

  3. c) modifica, limita, sospende o revoca il certificato relativo qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato dall’Agenzia non siano più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto riguarda i dispositivi di simulazione per addestramento di volo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, l’Agenzia:

  1. a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni tecniche dei dispositivi che certifica;

  2. b) rilascia e rinnova i certificati:

    1. i) dei dispositivi di simulazione per addestramento di volo utilizzati dagli organismi di formazione certificati dall’Agenzia; oppure

    2. ii) dei dispositivi di simulazione per addestramento di volo situati nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; e

    3. iii) dei dispositivi di simulazione per addestramento di volo situati al di fuori del territorio degli Stati membri;

  3. c) modifica, limita, sospende o revoca il certificato in causa qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato non siano più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione.

Art. 22 Certificazione delle operazioni di volo

1. L’Agenzia reagisce senza indebito ritardo a un problema riguardante la sicurezza delle operazioni di volo, determinando la misura correttiva e diffondendo le relative informazioni, anche agli Stati membri.

2. Per quanto riguarda la limitazione dei tempi di volo:

  1. a) l’Agenzia rilascia le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l’osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate. Inizialmente le norme di attuazione includeranno tutte le principali disposizioni della sottoparte Q, dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 tenendo conto delle più recenti evidenze tecniche e scientifiche;

  2. b) uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano dalle specifiche di certificazione di cui alla lettera a). In tal caso, lo Stato membro notifica senza indugio all’Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri che intende concedere l’approvazione per tale schema individuale;

  3. c) dopo la notifica l’Agenzia entro un mese valuta lo schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici. Trascorso tale tempo lo Stato membro interessato può concedere l’approvazione come da notifica a meno che l’Agenzia abbia discusso lo schema con lo Stato membro interessato proponendo di apportarvi modifiche. In tal caso, qualora lo Stato membro sia d’accordo con le modifiche in questione, può concedere l’approvazione secondo quanto concordato;

  4. d) nel caso di urgenti e impreviste circostanze operative o di necessità operative impreviste di durata limitata e di natura non ripetitiva si possono, in via provvisoria, applicare deroghe alle specifiche di certificazione fintantoché l’Agenzia non esprima il proprio parere;

  5. e) qualora uno Stato membro dissenta sulle conclusioni dell’Agenzia relative a uno schema individuale, l’Agenzia deferisce la questione alla Commissione affinché decida se lo schema individuale soddisfi o meno gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento, secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 3;

  6. f) i contenuti degli schemi individuali accettabili per l’Agenzia, o su cui la Commissione ha preso una decisione positiva conformemente alla lettera e, sono pubblicati.

Art. 22 bis Atm/ans

Per quanto riguarda gli ATM/ANS di cui all’articolo 4, paragrafo 3 quater, l’Agenzia:

  1. a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica;

  2. b) rilascia e rinnova i certificati delle organizzazioni situate fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, responsabili della fornitura di servizi nello spazio aereo del territorio soggetto alle disposizioni del trattato;

  3. c) rilascia e rinnova i certificati per le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei;

  4. d) modifica, sospende o revoca il relativo certificato qualora le condizioni in base alle quali era stato rilasciato non siano più soddisfatte o qualora il titolare del certificato non adempia agli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative misure di esecuzione.

Art. 22 ter Certificazione dei controllori del traffico aereo

Per quanto riguarda le persone e le organizzazioni di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 1, l’Agenzia:

  1. a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica e, se del caso, del relativo personale;

  2. b) rilascia e rinnova i certificati delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo situate al di fuori del territorio degli Stati membri e, se del caso, del relativo personale;

  3. c) modifica, sospende o revoca il relativo certificato qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato non siano più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica titolare del certificato non adempie agli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative misure di esecuzione.

Art. 23 Operatori di paesi terzi

1. Per quanto riguarda gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), impegnati in operazioni commerciali, l’Agenzia:

  1. a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, indagini e controlli;

  2. b) rilascia e rinnova le autorizzazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, salvo il caso in cui uno Stato membro svolga le funzioni e i compiti dello Stato dell’operatore rispetto a tali operatori;

  3. c) modifica, limita, sospende o revoca l’autorizzazione in questione, qualora le condizioni in base a cui era stata da essa rilasciata non siano più soddisfatte o se l’organizzazione interessata non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative norme di attuazione.

2. Con riferimento agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), non impegnati in operazioni commerciali, l’Agenzia:

  1. a) riceve le dichiarazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3; e

  2. b) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, la sorveglianza degli operatori da cui ha ricevuto la dichiarazione.

3. Per quanto riguarda gli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), l’Agenzia rilascia le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera a).

Art. 24 Controllo dell’applicazione delle regole

1. L’Agenzia esegue ispezioni in materia di standardizzazione nei settori contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, per verificare l’applicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, del presente regolamento e delle relative norme di attuazione e ne comunica l’esito alla Commissione stessa.

2. L’Agenzia esegue indagini concernenti le imprese per controllare l’applicazione del presente regolamento e delle relative norme di attuazione.

3. L’Agenzia valuta l’impatto dell’attuazione del presente regolamento e delle relative norme di attuazione, con riguardo agli obiettivi di cui all’articolo 2.

4. L’Agenzia è consultata e formula raccomandazioni alla Commissione riguardo all’applicazione dell’articolo 14.

5. I metodi di lavoro dell’Agenzia per svolgere i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono soggetti ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 2 e tenuto conto dei principi stabiliti agli articoli 52 e 53.

Art. 25 Multe e sanzioni

1. Fatti salvi gli articoli 20 e 55 su richiesta dell’Agenzia la Commissione può:

  1. a) imporre multe alle persone e alle imprese alle quali l’Agenzia ha rilasciato un certificato, qualora siano state violate intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del presente regolamento e delle sue norme di attuazione;

  2. b) imporre sanzioni alle persone e alle imprese alle quali l’Agenzia ha rilasciato un certificato, da calcolare a partire dalla data fissata nella decisione per obbligare le suddette persone ed imprese ad osservare le disposizioni del presente regolamento e le sue norme di attuazione.

2. Le multe e le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate sia alla gravità del caso sia alla capacità economica del detentore del certificato, tenendo in particolare conto la misura in cui la sicurezza è stata compromessa. L’importo delle sanzioni non supera il 4 % del reddito o del turnover attuale del detentore del certificato. L’importo della sanzione non supera il 2,5 % del reddito o del turnover medio giornaliero del detentore del certificato.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 3, adotta la regolamentazione dettagliata per l’attuazione del presente articolo. A tale fine essa specifica in particolare:

  1. a) criteri dettagliati per fissare l’importo della multa o della sanzione;

  2. b) le procedura di inchiesta, le misure associate e le attività di relazione nonché le norme procedurali per assumere decisioni, incluse le disposizioni sul diritto di difesa, l’accesso alle pratiche, la rappresentanza legale, la confidenzialità e le disposizioni temporali nonché la quantificazione e la riscossione delle multe e delle sanzioni.

4. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha giurisdizione illimitata per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato una multa o una sanzione. Essa può cancellare, ridurre o aumentare la multa o sanzione imposte.

5. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1 non sono di natura penale.

Art. 26 Ricerca

1. L’Agenzia può predisporre e finanziare la ricerca nella misura in cui essa è strettamente connessa al miglioramento di attività nel suo settore di competenza, fermo restando il diritto comunitario.

2. L’Agenzia coordina le sue attività di ricerca e sviluppo con quelle della Commissione e degli Stati membri, in modo da garantire la coerenza reciproca delle politiche e delle azioni.

3. I risultati della ricerca finanziata dall’Agenzia sono pubblicati, a meno che quest’ultima non li classifichi come riservati.

Art. 27 Relazioni internazionali

1. L’Agenzia assiste la Comunità e gli Stati membri nelle loro relazioni con paesi terzi conformemente al diritto comunitario in materia. In particolare, essa presta assistenza nell’armonizzazione delle norme e nel riconoscimento reciproco delle approvazioni che attestano la soddisfacente applicazione delle norme.

2. L’Agenzia può cooperare con le autorità aeronautiche di paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nell’ambito degli accordi di lavoro conclusi con questi organismi, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare.

3. L’Agenzia assiste gli Stati membri nel rispettare gli obblighi internazionali da essi assunti, in particolare nel quadro della convenzione di Chicago.

Sezione II. Struttura interna

Art. 28 Stato giuridico, ubicazione, uffici locali

1. L’Agenzia è un organismo della Comunità. Essa è dotata di personalità giuridica.

2. L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare può acquistare od alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L’Agenzia ha facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono.

4. L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Art. 29 Personale

1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione di detti statuto e regime, ferma restando l’applicazione dell’articolo 39 del presente regolamento ai membri della commissione di ricorso.

2. Fatto salvo l’articolo 42, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile all’autorità che ha il potere di nomina sono esercitati dall’Agenzia nei confronti del suo personale.

3. Il personale dell’Agenzia è composto di un numero strettamente limitato di funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento di compiti di gestione. Il rimanente personale è costituito da altri dipendenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.

Art. 30 Privilegi e immunità

All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegati al trattato che istituisce la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica.