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Sez. 3, Sentenza n. 1956 del 13/08/1965 (Rv. 313725 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - OMESSA SOTTOSCRIZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313725-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - OMESSA SOTTOSCRIZIONE - EFFETTI.*

Il ricorso per Cassazione che, nell'originale, risulti sottoscritto dalla parte e dal difensore e contenga la procura speciale, con firma autenticata dal difensore medesimo, deve ritenersi ammissibile anche se manchi qualsiasi sottoscrizione nella copia notificata, qualora il resistente abbia avuto cognizione, attraverso di essa, delle sottoscrizioni apposte nell'originale e si sia regolarmente costituito, dimostrando cosi che l'atto intimatogli ha raggiunto lo scopo. (V. 2587/63, 204/63, 2797/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)