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Sez. L, Sentenza n. 12049 del 09/08/2003 (Rv. 565879 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Causa di risarcimento proposta dal danneggiato contro il responsabile - Causa di garanzia proposta dal responsabile contro il proprio assicuratore - Danneggiato - Litisconsorte necessario nel giudizio di garanzia - Esclusione - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile - Esclusione - Disciplina speciale ex legge n. 990 del 1969 - Applicabilità - Esclusione - Impugnazione delle statuizioni relative alla garanzia - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565879-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di confluenza nello stesso processo della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile e della causa di garanzia proposta da questo contro l'assicuratore in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non è parte del rapporto processuale relativo a questa seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima (non potendo agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e quindi non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge) e non ha, quindi, interesse ad impugnare le statuizioni relative alla azione di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)