Sez. 1, Sentenza n. 5812 del 15/06/1994 (Rv. 487078 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Società appartenente al medesimo gruppo di quella ammessa a detta procedura - Pagamenti fatti nel periodo anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza - Relative azioni revocatorie - Giudice competente - Declaratoria estensiva dell'insolvenza della prima società del gruppo - Opposizione - Giudice competente.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere
Con riguardo a procedura di amministrazione straordinaria, l'art. 6 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 - convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 - esplica una funzione equivalente ed omologa a quella svolta, per il caso di fallimento, dalla legge fallimentare, con la conseguenza che realizza la concentrazione in un unico foro di tutti gli episodi giudiziari che si innestano sul tronco del procedimento amministrativo di straordinaria amministrazione, attribuendo la competenza a conoscere dei medesimi, ivi comprese le azioni revocatorie dei pagamenti fatti nel periodo anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza, al giudice che abbia provveduto alla dichiarazione stessa, per tale dovendosi intendere, allorché si tratti di controversie concernenti rapporti riferibili ad un'altra società appartenente al medesimo gruppo di quella ammessa alla detta procedura - e, quindi, a sua volta dichiarata, insolvente ex art. 3 del succitato D.L. n. 26 del 1979 - il giudice che abbia dichiarato l'insolvenza della prima società del gruppo, mentre al giudice che ha provveduto a siffatta declaratoria estensiva della prima compete soltanto la cognizione sulla relativa opposizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 6, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)