Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 24/09/1987 Ud. (dep. 18/02/1988) Rv. 177634 - 01
ACQUE - TUTELA DA INQUINAMENTO - SCARICO - OBBLIGO DI EVITARE L'AUMENTO, ANCHE TEMPORANEO, DELL'INQUINAMENTO IN ATTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - PERMANENZA DELL'OBBLIGO ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO REGOLATO DALL'ART. 25 STESSA LEGGE - ESCLUSIONE - ULTERIORE SCARICO DI ACQUE ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI DI ACCETTABILITÀ - REATO CONFIGURABILE: ART. 21, COMMA TERZO LEGGE 1976/319.*
ACQUE - TUTELA DA INQUINAMENTO - SCARICO - OBBLIGO DI EVITARE L'AUMENTO, ANCHE TEMPORANEO, DELL'INQUINAMENTO IN ATTO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - PERMANENZA DELL'OBBLIGO ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO REGOLATO DALL'ART. 25 STESSA LEGGE - ESCLUSIONE - ULTERIORE SCARICO DI ACQUE ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI DI ACCETTABILITÀ - REATO CONFIGURABILE: ART. 21, COMMA TERZO LEGGE 1976/319.*
In tema di tutela delle acque da inquinamento, con la cessazione del regime transitorio regolato dall'art. 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319, cessa la permanenza del reato di aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento rispetto a quello in atto alla data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che l'ulteriore scarico di acque che superino i limiti tabellari di accettabilità trova sanzione nel terzo comma dell'art. 21 della stessa legge.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)