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REGOLAMENTO N. 17 Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato

Testo in vigore al

Art. 8

Durata della validità e revoca delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3

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1.

2.

3.

La Commissione può revocare o modificare la dichiarazione o vietare agli interessati determinati comportamenti:

  1. a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione,

  2. b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione,

  3. c) se la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,

  4. d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato che è stata loro concessa con la dichiarazione.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la dichiarazione può essere revocata anche con effetto retroattivo.

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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1962 Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE