Sez. 3, Sentenza n. 4826 del 17/04/1972 Ud. (dep. 05/07/1972) Rv. 121575 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - OBBLIGO DI RISPONDERE A TUTTE LE ISTANZE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - OBBLIGO DI RISPONDERE A TUTTE LE ISTANZE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
L'Obbligo della motivazione, che costituisce uno dei principi cardini acquisiti al processo penale, non va inteso in senso estremamente rigoroso e quasi meccanico, essendo principio di costante e pacifica applicazione che il giudice non e tenuto nella sentenza a confutare particolarmente argomentazioni difensive subordinate specie quando, tenuto conto dell'intero quadro probatorio, abbia dato sufficiente giustificazione dell'iter logico e delle scelte operate sulla base della legge. (fattispecie in cui e stato ritenuto che la mancata valutazione sulla scarsa credibilita d'uno dei testimoni di carico si riferisse a un particolare di secondaria importanza anche se specificamente offerto dalla parte all'attenzione del giudice).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)