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Sez. 3, Sentenza n. 290 del 01/02/1974 (Rv. 367936 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367936-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il principio della irretroattivita della legge comporta l'inapplicabilita della nuova legge ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore ed a quelli sorti anteriormente, ma ancora in vita, qualora l'applicazione della nuova legge incida sugli effetti gia verificatisi in passato e venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali di essi. Lo stesso principio non preclude, invece, l'applicabilita della nuova legge agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data dell'entrata in vigore, ancorche conseguenti ad un fatto passato, allorquando debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendo cioe dal collegamento con il fatto che li ha generati ed in modo che attraverso tale applicazione non resti modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (V 907'72, mass n 357159; 3396'71, mass n 354954).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)