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Sez. 1, Sentenza n. 3053 del 23/10/1974 (Rv. 371513 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - TERMINE DI DECADENZA - TERMINE SEMESTRALE - SOSPENSIONE FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371513-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - TERMINE DI DECADENZA - TERMINE SEMESTRALE - SOSPENSIONE FERIALE - APPLICABILITA.*

A norma della legge 14 luglio 1965, n 818, sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, per termini processuali devono intendersi tutti quei termini che siano stati fissati per il compimento di Atti processuali e, cioe, di Atti che, posti, o meno, in essere nel corso del processo, hanno, comunque, Rilevanza processuale, perche rivolti a costituire, svolgere o concludere un processo. Pertanto, la predetta legge e applicabile anche al termine semestrale previsto, dall'art 146 del RDL 30 dicembre 1923 n 3269, per la proposizione dell'Azione giudiziaria in materia di imposta di registro. (Conf 2084'74, mass n 370382).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)