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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25686 del 27/10/2017 (Rv. 646833 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Eccezione di incompetenza del tribunale - Devoluzione alla sezione specializzata agraria - Infondatezza "prima facie" dell'eccezione - Configurabilità - Conseguenze - - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646833-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA

Qualora, instaurato dall'attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale monocratico che - esclusa la manifesta infondatezza dell'eccezione in questione - aveva ritenuto la controversia non estranea all'ambito delle competenze della sezione specializzata agraria, tenuto conto delle qualità soggettive delle parti e della destinazione dei beni contesi).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)