Sez. 1, Sentenza n. 1133 del 03/02/1992 (Rv. 475543 - 01)
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti notori | Divorzio - Assegno di - Determinazione - Indici della capacità economica della parte obbligata - Beni immobili - Valore - Ammissibilità - Apprezzamento del valore - Fatto di comune esperienza - Configurabilità.
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti notori
Nella nozione di fatto di comune esperienza, utilizzabile dal giudice ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., rientra anche l'apprezzamento del valore dei beni immobili di proprietà delle parti, quando il valore medesimo venga in considerazione non già in funzione del prezzo di scambio dei beni, bensì come indice della capacità del titolare di adempiere le obbligazioni a suo carico, come nel caso di assegno di divorzio, poiché in tale ipotesi la valutazione, in ragione dello scopo cui è preordinata, deve ritenersi svincolata da rigorose determinazioni matematiche e può quindi giustificarsi anche in base a criteri elastici attinti alla coscienza collettiva media.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)