Sez. 6, Sentenza n. 1216 del 25/10/1972 Ud. (dep. 13/02/1973) Rv. 123169 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI SOGGETTI OBBLIGATI IN VIA SUSSIDIARIA O DI TERZI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI SOGGETTI OBBLIGATI IN VIA SUSSIDIARIA O DI TERZI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
L'inadempimento del soggetto obbligato, in via principale, ad eliminare lo stato di bisogno del prossimo congiunto integra, qualora concorrano gli altri presupposti, il delitto di cui all'art 570 comma secondo, n 2, cod pen, anche se tale stato di bisogno sia venuto meno per l'intervento sostitutivo di soggetti obbligati, in via sussidiaria, alla corresponsione degli alimenti o di terzi non gravati da una obbligazione di carattere alimentare verso lo stesso soggetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)