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Sez. 5, Sentenza n. 240 del 30/11/2012 Ud. (dep. 07/01/2013) Rv. 254601 - 01

SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Imputato prosciolto - Legittimazione ad impugnare la sentenza in punto relativo alla dichiarazione di falsità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254601-01

SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI

L'imputato prosciolto può impugnare le statuizioni in punto di falsità dei documenti che incidano sui suoi interessi, posto che la regola di legittimazione ad impugnare prevista dall'art. 537 comma terzo cod. proc. pen. si pone come norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 593 comma secondo cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto l'interesse dell'imputata, prosciolta in primo grado, ad impugnare il capo della sentenza che ordinava la cancellazione della trascrizione del proprio atto di matrimonio, sebbene tale capo non coincidesse con quello della imputazione a lei contestata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)