Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 300 del 1998
Massime (1)
Massima n. 24147
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
- Delibazione di ammissibilità
- Ricorso del pretore di milano avverso la delibera del senato della repubblica adottata il 7 maggio 1997, con la quale è stata ritenuta insindacabile, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., la condotta addebitata al senatore francesco tabladini, imputato del reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 81 e 341 cod. pen., per avere apposto su alcuni edifici del centro di brescia, contigui alla sede della procura della repubblica presso il tribunale, scritte lesive dell'onore e del prestigio dei magistrati francesco lisciotto e anna di martino
- Asserita illegittimità dell'esercizio del proprio potere da parte del senato
- Ammissibilità del conflitto.
Leggi la massima
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Pretore di Milano - con ricorso depositato il 13 febbraio 1998 - nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione, adottata il 7 maggio 1997, con la quale il Senato ha ritenuto che il fatto oggetto del procedimento penale nei confronti del senatore Tabladini - imputato del reato di cui agli artt. 110, 112, numero 1, 81 e 341 cod. pen., per avere apposto su alcuni edifici del centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale, scritte lesive dell'onore e del prestigio di due magistrati - concerne opinioni espresse da una membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, per quanto attiene al profilo soggettivo, il Pretore di Milano, in ordine al giudizio del quale è investito, è legittimato a sollevare il conflitto, essendo organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate e, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.; per quanto attiene, poi, al profilo oggettivo, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte, poiché il Pretore di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte del Senato, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni. - Cfr., pure, tra le altre, O. nn. 177/1998, 37/1998, 469/1997, 325/1997, 132/1997, 339/1996 e 6/1996. red.: G. Leo
Parametri
- art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 68, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal pretore di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 7 maggio 1997 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Francesco Tabladini nei confronti di Francesco Lisciotto e Anna Di Martino, con ricorso depositato il 13 febbraio 1998 ed iscritto al n. 89 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco Tabladini - imputato del reato di cui agli artt. 110, 112, numero 1, 81 e 341 cod. pen., per aver apposto su alcuni edifici del centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale, scritte lesive dell'onore e del prestigio di due magistrati - il pretore di Milano ha proposto, con ordinanza emessa il 1 dicembre 1997, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 7 maggio 1997, con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che il fatto oggetto del procedimento penale concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il pretore ricorrente sostiene che il Senato avrebbe esercitato illegittimamente il proprio potere, in quanto i fatti specifici addebitati al senatore Tabladini non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione;
che il pretore di Milano, in ordine al giudizio del quale è investito, è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in conflitti di attribuzione (in ultimo, v. ordinanze nn. 177 e 37 del 1998);
che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le tante, v. ordinanze nn. 469 e 325 del 1997; nn. 6 e 339 del 1996);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il pretore di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte del Senato del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (v. ordinanze nn. 469, 325 e 132 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al pretore di Milano;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze