Sez. 1, Sentenza n. 3601 del 13/11/1974 (Rv. 372115 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - CONTENUTO - EFFICACIA REALE - ESCLUSIONE - PROMESSA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DEL TERZO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - CONTENUTO - EFFICACIA REALE - ESCLUSIONE - PROMESSA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DEL TERZO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La promessa dell'obbligazione o del fatto di un terzo ha per contenuto un facere, giacche con essa il promittente assume l'Obbligo di adoperarsi affinche il terzo faccia o si obblighi a fare cio che il promittente medesimo ha promesso. In conseguenza, detta promessa, per il carattere autonomo dell'Obbligo del promittente rispetto a quello del terzo, non produce effetti reali e non esige la Forma scritta, neppure quando oggetto di essa sia il trasferimento di beni immobili da parte del terzo. (nella specie, e stata ritenuta la responsabilita del terzo promissario per non avere eseguito il finanziamento del futuro assuntore di un concordato, operazione alla quale si era obbligato - con contratto non rivestito di Forma scritta - nei confronti del padre del fallito, il quale gli aveva promesso che l'assuntore avrebbe trasferito a suo favore un immobile compreso nella massa un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza omologativa del concordato). (Conf 1050'69, mass n 339522).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)