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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 55 del 1959

Decisione
decisa il 1959-11-11, depositata il 1959-11-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:55
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 884

  • Libertà di iniziativa economica
  • D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929: obbligo di assunzione di mano d'opera in agricoltura
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Vedi: Sent. n. 78/1958 C.

Norme impugnate

  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929

Parametri

Massima n. 885

  • Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma.
Leggi la massima
Vedi: Ord. n. 24/1956 C.

Parametri

  • art. 136 Cost.
  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 21 Cost.

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la Seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, promosso con ordinanza 5 dicembre 1958 del Pretore di Ostuni nel procedimento penale a carico di Attorre Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 14 marzo 1959 e iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1959.
punto 1
Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Pretura di Ostuni a carico di Attorre Giueseppe la difesa dello imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 929 del 1947; che il Pretore di Ostuni ha ritenuto la eccezione non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 23, 38, 41, 42 e 44 della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; che non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte con sentenza n. 78 del 16 dicembre 1958 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929;
punto 3
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929; ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Ostuni. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1959. GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTA GLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze