Sez. L, Sentenza n. 1652 del 14/02/1987 (Rv. 451049 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI ESPLETATE - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI ESPLETATE - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
L'art. 13 dello statuto dei lavoratori, che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 2103 cod. civ., disciplinando in modo innovativo il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica corrispondente alle mansioni espletate, non ha efficacia retroattiva e quindi non può trovare applicazione ai rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore dello statuto suddetto (legge n. 300 del 1970). (V 1184/84, mass n 433324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)