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Sez. L, Sentenza n. 4217 del 03/10/1977 (Rv. 387847 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - POSSIBILE AGGRAVAMENTO - PER PROSECUZIONE DEL LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387847-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - POSSIBILE AGGRAVAMENTO - PER PROSECUZIONE DEL LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*

Perche possa sorgere il diritto alla pensione occorre che l'invalidita sussista attualmente nella misura minima prevista dalla legge, e non basta che il consulente tecnico preveda il suo aggravarsi, con conseguente raggiungimento della misura minima, per effetto della prosecuzione dell'attivita lavorativa.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)