Sez. 3, Sentenza n. 9557 del 06/07/1984 Ud. (dep. 31/10/1984) Rv. 166476 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA MERCE OGGETTO DI CONTRABBANDO - COMPETENZA ISTITUZIONALE DELLA DOGANA - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE PENALE DI ACCERTARE IL VALORE DELLA MERCE - SUSSISTENZA EX ART. 308 COD. PROC. PEN. - FATTISPECIE: DETERMINAZIONE PENA PER CONTRABBANDO DI NATANTE.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA MERCE OGGETTO DI CONTRABBANDO - COMPETENZA ISTITUZIONALE DELLA DOGANA - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE PENALE DI ACCERTARE IL VALORE DELLA MERCE - SUSSISTENZA EX ART. 308 COD. PROC. PEN. - FATTISPECIE: DETERMINAZIONE PENA PER CONTRABBANDO DI NATANTE.*
L'affidamento istituzionale alla dogana dell'accertamento del valore della merce contrabbandata non esclude assolutamente il potere-dovere del giudice penale di accertare liberamente e discrezionalmente, ai fini del giudizio a lui affidato e della Determinazione della pena, il valore di quella merce, deducendolo da ogni prova che ritenga opportuna, senza alcuna limitazione, ex art. 308 cod. proc. pen. (limitazioni in ordine alla prova). (nella specie il ricorrente aveva sostenuto che, in Mancanza dell'accertamento del valore, da parte della dogana, del natante oggetto di contrabbando, doveva essere applicata la pena (multa fino a lire 500.000) prevista per i casi in cui non si sia potuto accertare il valore della merce).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 308, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 35, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 294, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 323, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 325, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)