Sez. 1, Sentenza n. 20564 del 04/10/2010 (Rv. 615581 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Proponibilità dell'azione - Termine di decadenza ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Definitività della decisione - Necessità - Decesso della parte - Azione da parte degli eredi - Incidenza temporale dell'evento-morte - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 configura la sola definitività della decisione come "dies a quo" ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proponibilità della domanda, mentre il diritto dell'erede di agire in tale qualità, dopo la morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)