Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 12/12/2014 (Rv. 633433 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE | Rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell'atto - Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Redazione della relata in tempo e luogo diverso da quello di conclusione del procedimento notificatorio - Validità della notifica - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE
In tema di notifica ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., in cui il destinatario rifiuta di ricevere copia dell'atto e la consegna è una mera "ficio iuris", la cosiddetta relata può essere formata subito dopo, in un luogo diverso da quello in cui si è concluso il procedimento notificatorio e anche in assenza della parte, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 2699 cod. civ. e senza che ne consegua alcuna invalidità, attesa l'autonomia tra la notificazione e la relativa certificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Proc. Civ. art. 137 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 138 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)