Sez. 2, Sentenza n. 7736 del 22/11/2011 Cc. (dep. 28/02/2012) Rv. 252220 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Somme provenienti da un pubblico finanziamento entrate nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato - Natura di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen. - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. (Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati dal CONI alla F.I.G.C. e da quest'ultima ad una società calcistica per effetto dell'operato illecito dei suoi amministratori, in cui la Corte ha affermato la natura pubblicistica dell'erogazione operando la Federazione come organo del Comitato Olimpico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)