Sez. 3, Sentenza n. 2555 del 22/05/1978 (Rv. 391901 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILIEVO D'UFFICIO DELLE RAGIONI DI COMPETENZA O INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SINDACATO DI MERITO SULLE RISULTANZE PROCESSUALI - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILIEVO D'UFFICIO DELLE RAGIONI DI COMPETENZA O INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SINDACATO DI MERITO SULLE RISULTANZE PROCESSUALI - LEGITTIMITA.*
In Sede di regolamento di Competenza la Corte di Cassazione puo rilevare d'ufficio le ragioni che determinano la Competenza o meno del giudice adito: e, nella specifica materia, essa e anche giudice del fatto, onde le spetta un Sindacato di merito sulle risultanze processuali, gia acquisite agli Atti, con piena potesta ed autonomia di giudizio. (V 4199/76, mass n 382876; (V 1795/76, mass n 380576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)