Sez. 3, Sentenza n. 6860 del 21/06/1993 (Rv. 482847 - 01)
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Processo disciplinare | Provvedimento del Consiglio notarile di applicazione delle sanzioni dell'avvertimento e della censura - Sentenza del Tribunale pronunziata sull'appello - Ricorso per cassazione - Artt. 155 e 156 legge n. 89 del 1913 - Applicabilità - Conseguenze - Notificazioni del ricorso del notaio e relativo deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione - Esecuzione di entrambe le attività nel termine di trenta giorni - Obbligatorietà.
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Processo disciplinare
Al ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal tribunale sull'appello avverso il provvedimento del Consiglio notarile di applicazione delle sanzioni dell'avvertimento e della censura, nei confronti del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, debbono ritenersi applicabili, in considerazione dell'unicità delle situazioni giuridiche e dell'identità del mezzo processuale, gli artt. 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 dettati per il ricorso che investe le sentenze pronunciate dalla Corte di Appello nel giudizio di appello contro quelle del tribunale sulla domanda di applicazione delle sanzioni più gravi (ammenda, sospensione e destituzione), con la conseguenza che entro il termine di trenta giorni, previsto dal citato articolo 156 (con il richiamo dell'art. 155) il ricorso eventualmente proposto dal notaio deve essere non solo notificato al Consiglio Notarile ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (legittimato dagli artt. 148 e 149 della legge notarile a richiedere l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ad impugnare i relativi provvedimenti) ma anche depositato presso la cancelleria della Corte.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)